INTERROGAZIONE n. 353 del 29/04/2013

Sulle direttive generali per la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi

tratto da [Consiglio regionale della Calabria]

Sulle direttive generali per la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale


D. NACCARI CARLIZZI . Al Presidente della Giunta regionale -

Premesso che:

con D.D.G. n. 99 del 29/03/2013, sono state approvate le direttive generali per la disciplina delle modalità di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale;
le predette direttive generali disciplinano all'articolo 4 i criteri di scelta da seguire per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
l'articolo 5 al paragrafo 1 nel disciplinare le procedure di conferimento dell'incarico prevede che il Dipartimento competente rende conoscibili, mediante pubblicazione, per un periodo non superiore a 15 giorni riducibile a soli 7 giorni nei casi di urgenza i posti dirigenziali disponibili per la copertura;
sempre l'articolo 5, al paragrafo 3, attribuisce al Presidente della Giunta regionale, oltre che all'Assessore al personale, il potere di individuazione dei candidati all'incarico di dirigente generale, mentre tale potere di individuazione viene attribuito all'Assessore al personale, oltre che al dirigente generale per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale;
lo stesso articolo 5 al paragrafo 10 stabilisce che l'incarico di dirigente generale è conferito dal Presidente della Giunta regionale con proprio Decreto "previa deliberazione della Giunta regionale assunta, su proposta dell'Assessore al personale, previo parere motivato dello stesso Presidente";
il paragrafo 11 dell'art. 5 prescrive che il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale sono conferiti "dal Dirigente Generale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale previo parere motivato del Dirigente generale del Dipartimento";

Per sapere:

se il termine non inferiore e 7 e non superiore a 15 stabilito dal paragrafo 10 dell'articolo 5 stabilito per la presentazione delle domande di conferimento delle funzioni dirigenziali non sia palesemente insufficiente per assicurare quella necessaria trasparenza (tra l'altro non si prevedono altre forme di pubblicità) al procedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali;
se le stesse direttive non lascino eccessiva ed irragionevole potere discrezionale di scelta dei candidati laddove e non si prevede quella necessaria valutazione comparativa dei titoli posseduti basata sull'apprezzamento oggettivo soprattutto delle qualità professionali possedute dagli aspiranti, come ha più volte ribadito la Corte costituzionale, nonché la giurisprudenza amministrativa, escludendo ogni forma di valutazione soggettiva;
se l'individuazione in capo alla Presidenza della Giunta del potere di conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale non configura un "potere assoluto" in capo allo stesso Presidente il quale solo può liberamente rappresentare quella particolare connotazione che intende attribuire al ruolo da svolgere al dirigente da nominare e se ciò non è in contrasto con quanto previsto dalla legge regionale n.31/2002 (art. 10) che attribuisce alla Giunta tale potere per i dirigenti generali, per cui sostanzialmente la Giunta sarà chiamata solo a prendere atto di una scelta già fatta;
se le direttive emanate costituiscano una violazione dell'articolo 50 dello Statuto che stabilisce espressamente, al comma 5, che l'attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali vanno disciplinati nell'esercizio della potestà legislativa e regolamentare della Regione e, quindi, non con una mero atto amministrativo qual è la delibera approvata;
se ritiene che possa essere revocato l'atto deliberativo assunto che si appalesa illegittimo sotto vari profili costituendo una devianza abnorme rispetto ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, suscettibile di produrre danni risarcibili e un proliferare di contenziosi con notevoli aggravi di spesa per la Regione.

 

 

Articolo precedenteArticolo successivo

Non ci sono commenti