nterrogazione sulla Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria (SUA)

di Naccari, Guccione e Ciconte

Al Presidente del Consiglio Regionale
On.le Francesco Talarico
c/o Settore Segreteria Assemblea

Al Presidente della Giunta regionale
On.le Giuseppe Scopelliti

Premesso che:
- con Legge Regionale n. 26 del 7 dicembre 2007, è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria (SUA),  con il fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l’efficienza della gestione dei contratti pubblici (art. 1);
- la SUA ha competenza in materia di gestione di procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi;
- la SUA è deputata per legge a svolgere il proprio ruolo di centrale di commitenza  a tutto tondo occupandosi del contratto  affidatoLe sin dalla fase di programmazione per poi procedere alla assunzione dei provvedimenti a contrarre fino alla stipulazione del contratto ed alla sua esecuzione;
Considerato che:
- l’Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante (SUA),ha indetto un bando di gara per l’affidamento del Servizio di Ristorazione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria;
- la suddetta procedura è suddivisa in 7 (sette) Lotti rispettivamente indicativi delle ASP e delle Aziende Ospedaliere;
- l’importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri di sicurezza è pari a euro 62.910.604,94;
- la durata del servizio risulta diversa per i diversi lotti di gara:
- Lotti 1-4-7 la durata è prevista per 36 mesi;
- Lotti  2-3-5-6 la durata è di 60 mesi;
- risulta un solo disciplinare di gara, ma vi sono sette capitolati diversi che definiscono regole di partecipazione non unitarie;
- è evidente la palese incongruenza, “ figlia” dell’errata concezione non unitaria della gara, che vede lotti considerati a “ compartimenti stagno” e non interagenti, con totale mancanza di norme di coordinamento in caso di partecipazione a più lotti;
- di contro è invece prevista una unica Commissione aggiudicatrice, mentre la logica di maggiore trasparenza richiederebbe più Commissioni aggiudicatrici;
- lo stesso disciplinare di gara (art.8) contiene norme non idonee a garantire la necessaria trasparenza ed il rispetto delle regole di leale concorrenza laddove vieta la partecipazione di un’impresa a più di un raggruppamento per ciascun lotto, ma non scongiura invece il formarsi di accordi o cartelli per l’intera gara;
- la problematica appena evidenziata nel punto precedente si ripropone anche per l’avvalimento;
- in relazione ai requisiti di partecipazione/valutazione è assente sia nella documentazione amministrativa, che nella documentazione tecnica la richiesta del possesso di alcune certificazioni importanti, fondamentali ed indispensabili per la gestione di servizi di ristorazione ospedaliera come la :
o certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 sul  Sistema ambientale;
o certificazione di qualità UNI EN ISO 22000:2005 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare;
o certificazione di qualità UNI EN ISO 22005:2007 Sistema di Rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari;
o certificazione di qualità BS OHSAS  18001 Sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
o certificazione di qualità 10854:1999 Sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP;
- in una gara d’appalto cosi importante e complessa, come la gestione di 7 (Sette) Aziende Sanitarie ed ospedaliere e di importi cosi elevati risulta quantomeno singolare che non venga richiesta nessuna delle Certificazioni di qualità succitate, ma la richiesta viene limitata al solo possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001;
- in relazione ai criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi si riscontra un’incomprensibile diversità di regole tra i vari lotti. Allo stesso criterio (numero di personale in servizio) viene data importanza notevole in alcuni lotti, in altri è del tutto assente  con una evidente disparità di trattamento tra i concorrenti;
- sempre in relazione ai requisiti di partecipazione viene richiesto il possesso non già di un “fatturato minimo”, ma di un “contratto almeno pari a” di importi diversi per lotto, determinati senza alcun criterio omogeno. Dato quest’ultimo che emerge considerando il rapporto tra importo richiesto e valore del lotto che varia da 1/ 3 per il lotto di gara 1, a 1/5 per i lotti di gara 3, 6 e 7;
- sempre in relazione ai requisiti di partecipazione si ravvisano altrettante difformità considerato che per il lotto 3 di gara (Ospedale di Cosenza) si richiede il possesso di un centro cottura di emergenza (che operi in caso di problemi del centro di cottura interno) sovradimensionato, 10 volte superiore al fabbisogno ordinario del servizio quantificato nel bando di gara in 400 pasti;
- il Lotto n. 2 sembra alquanto restrittivo per quelle aziende che operano al di fuori del territorio crotonese, in quanto assegna un punteggio di 10 punti sula valutazione tecnica  ad aziende che posseggono il centro di cottura a meno di 5 km. Dall’Ospedale di Crotone, ed addirittura 0 punti, a chi lo possiede ad una distanza superiore ai 25 km.;
- anche il lotto 6, che non è dotato di cucine proprie, viene previsto che i pasti vengano prodotti nel centro di cottura della ditta aggiudicataria ad una distanza chilometrica a 35 km. evidenziando la disparità di trattamento nell’assegnazione dei punteggi come sopra riportato;
- vi sono discordanze significative anche sui vari importi posti a base d’asta, in quanto sviluppando il costo-pasto a base di gara di ogni singola giornata alimentare emerge una differenza da lotto a lotto, a parità di servizi richiesti sostanzialmente uguali;
- le tabelle dietetiche sono diverse da lotto a lotto;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere INTERROGA il Presidente della Giunta Regionale

- PER SAPERE
1. se non intenda necessario disporre apposita indagine per verificare il corretto adempimento delle procedure di gara atteso che la SUA regionale si configura quale organo non emancipato dall’organizzazione regionale e dunque soggetta al controllo regionale;
2. se non  ricorrano gli estremi per ravvisare un utilizzo improprio della facoltà concessa dall’articolo 6 della prefata legge regionale n. 26/2007 di indizione in unica gara avente ad oggetto l’affidamento in più lotti atteso che dalla lettura del bando non si ravvisano elementi idonei a ritenere che  simile scelta risponda ad esigenze di contenimento della spesa, ne tantomeno a necessità di correttezza, trasparenza ed efficienza delle procedure.


Regggio Calabria 17 febbraio 2014                              
 
Consigliere Regionale
(D. Naccari Carlizzi)
(Carlo Guccione)
( Enzo Ciconte)

 

 

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